Il ricorso contro il consigliere Giorgio Pozzi
IL RISPETTO DELLA LEGALITA' E' UNA COSA SERIA
IL RISPETTO DELLA LEGALITA' E' UNA COSA SERIA
Paola Camillo
Premetto che ho presentato ricorso contro il consigliere Giorgio Pozzi perché ho a cuore il rispetto della legalità: il Popolo della Libertà – PDL è un partito popolare con ampio consenso da parte di cittadini e politici che considerano importante che tutti rispettino le regole.
L’idea di taluni che il politico sia al di sopra delle leggi e sia autorizzato a violarle o eluderle è folle, è inaccettabile e va combattuta: è contraria agli interessi della collettività ed estranea al pensiero dei cittadini onesti. L’attenzione alla vicenda, nell’ambiente politico, ma non solo, è alta, Era ed è tuttora opinione diffusa che, qualora il Pozzi fosse stato dichiarato ineleggibile direttamente dalla Giunta delle Elezioni, sarebbe stato un segnale molto importante di discontinuità di un certo tipo di “sistema”. Purtroppo, questo segnale è mancato.
La stessa Regione Lombardia aveva predisposto e messo a disposizione dei candidati la normativa e la giurisprudenza che regolano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità. Il PDL ha fatto lo stesso.
Chi – come Pozzi - è stato candidato 4/5 volte alla Regione, e per due volte assessore, conosce la legge 154 del 1981 che vuole garantire la par condicio dei candidati.
E’ importante sottolineare anche che Pozzi, sul suo sito internet elettorale, aveva inserito un curriculum professionale/politico dove tutti gli incarichi ricoperti apparivano con data di inizio e data di fine mandato. Tra gli incarichi spiccava la nomina a Presidente di Nord Energia spa attribuitagli in data 28 luglio 2009, della quale però non veniva menzionata la data di cessazione. La pagina web è rimasta così per tutta la campagna elettorale e anche oltre, fino al processo di primo grado durante il quale l’Avv. Bullo lo ha fatto notare .
Quello che si sta contestando è il fatto che il Pozzi non poteva essere candidato, e quindi neppure eletto, al consiglio regionale, perché entro il termine ultimo di presentazione delle candidature (27 febbraio 2010) non aveva dato le dimissioni da Presidente di una società controllata dalla Regione Lombardia.
.
La vicenda si è sviluppata come segue:
- già il 30.3.2010, e poi ancora nei giorni e nelle settimane successive, avevo ricevuto notizia da persone di spicco a livello politico, presenti anche in Regione, circa l’ineleggibilità, assolutamente incontrovertibile, di Pozzi;
- alla fine di aprile del 2010 venivo convocata da un dirigente del Pdl, il quale mi informava di aver ricevuto una telefonata dall’Ufficio di Presidenza della Regione, nella quale si segnalava l’esistenza di problemi circa l’elezione di Pozzi; veniva altresì comunicato che, essendo io la prima dei non eletti, sarei subentrata come consigliere regionale.
- la notizia dell’ineleggibilità del Pozzi era sulla bocca di molti; da parte mia,mi aspettavo che venisse rilevata e ufficializzata dalla Giunta delle Elezioni, quale organo di controllo e di garanzia a ciò istituzionalmente preposto.
- La documentazione da me richiesta alla Giunta delle Elezioni rivelerà poi che Giorgio Pozzi stesso, con autocertificazione del 10 maggio 2010, aveva dichiarato di essersi dimesso dalla carica soltanto in data 15 marzo 2010. Nel dossier di Pozzi non era contenuta altra documentazione relativamente all’incarico in Nord Energia spa oltre alla lettera del 15 marzo 2010; si fa notare che in data 17 maggio 2010 Pozzi aveva depositato alla Giunta delle Elezioni documentazione supplementare relativa alla carica che egli rivestiva nell’Associazione culturale A. Volta di Como; mentre non aveva depositato nulla di integrativo circa N.E. spa rispetto a quanto già autocertificato con data 10 maggio 2010.
- La tardività delle dimissioni del Pozzi può essere temporalmente correlata a quanto segue:
- primo fra tutti il rischio di non essere eletto, o, ancora prima, di essere “sfilato” all’ultimo momento dalla lista dei candidati, prima che venisse depositata il 27 febbraio 2010, rimanendo così senza la “poltrona” anche in NORD ENERGIA SPA;
- molto importante, lo ricordo, è stata la vicenda delle firme false sollevata dai Radicali. Infatti, non dimentichiamo che fino al 13 marzo 2010 non era sicuro che la lista Formigoni venisse ammessa. Solo il 13 marzo 2010 le è stato dato il via libera e con lettera ufficiale datata 15 marzo 2010 Pozzi ha rassegnato formali dimissioni. Lettera che è stata allegata da Pozzi stesso all’autodichiarazione presentata alla GdE;
- inoltre, il fatto che le dimissioni con data 15.3.2010 siano state comunicate al Registro delle Imprese solo il 31.3.2010, ad avvenuta certezza della elezione del Pozzi, avrebbe potuto consentire a Pozzi di ritirare le dimissioni in caso di mancata elezione.
Infatti, era aspettativa prevalente che nella circoscrizione di Como sarebbe stato eletto un solo candidato del PDL.; il consigliere regionale uscente Gianluca Rinaldin era un candidato molto temibile: alle precedenti elezioni regionali G P era rimasto fuori dal consiglio regionale in quanto era stato eletto il solo Rinaldin;
Quindi, G.P. poteva certamente temere che, dando le dimissioni da N.E. spa prima di sapere di essere stato eletto, avrebbe corso il rischio di rimanere sia senza la “poltrona” in N.E. spa che senza la carica di consigliere regionale.
Ribadisco che, qualora non fosse stato eletto, il giorno 30 marzo, dopo l’esito delle elezioni, Pozzi avrebbe potuto ritirare le dimissioni da Presidente di Nord Energia spa e conservare il proprio incarico, in quanto le dimissioni non erano ancora state comunicate al Registro delle Imprese.
- Fino alla fine di maggio del 2010 appariva scontato che Pozzi sarebbe stato dichiarato ineleggibile, se non che, nonostante i gravi dubbi sulla sua eleggibilità, Giorgio Pozzi veniva nominato Presidente della “V Commissione Territorio (Governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; edilizia; lavori pubblici; intermodalità)”;
- poiché la questione presso la GdE non decollava, mio marito depositava un primo esposto alla Procura della Repubblica di Milano e ad altri Uffici (Presidente della Corte d’Appello di Milano, Prefetto di Milano, Prefetto di Como, Presidente della Giunta delle Elezioni,Presidente del Consiglio Regionale, Presidente della Regione Lombardia). Dal verbale della Giunta delle Elezioni del 23.6.2010 risulta che l’attenzione di tale organo veniva rivolta al predetto esposto e, con esso, finalmente, alla vicenda del Pozzi;
- il 20.6.2010 su “La Provincia” di Como usciva il primo articolo sull’ineleggibilità di G.P., seguito da altri articoli nei giorni successivi, anche su altri quotidiani. All’uscita della notizia, tra i vari commenti raccolti nelle mie frequentazioni politiche, ricordo quello degli amici di Pozzi che dicevano che comunque avrebbero trovato il modo di “salvare” il Pozzi. Dopo qualche giorno si diceva che avrebbero fatto una “letterina” con data antecedente al termine ultimo entro cui rassegnare le dimissioni che G.P. avrebbe portato in Regione e così l’avrebbero “salvato”. Il discorso della “letterina”, e, successivamente, addirittura della produzione di testimoni, verrà ripetuto anche in altre fasi successive;
- tra gli articoli del quotidiano La Provincia di Como spicca un’intervista pubblicata il 21 giugno 2010 nella quale Pozzi dichiara <<Le dimissioni? di queste cose se ne occupa la mia segretaria>>: affermazione non compatibile con la consegna della lettera di dimissioni personalmente da parte del Pozzi a mani del Direttore di N.E. spa dichiarata da quest’ultimo al Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2011;(INTEGRARE CON ALTRO ARTICOLO)
- intanto, il primo luglio 2010 l’ufficio legale della Giunta delle Elezioni esprimeva parere di ineleggibilità del Pozzi. Il Pozzi veniva convocato per un’audizione presso la giunta delle elezioni per il giorno 8.7.2010;
- Nell’occasione G.P. produceva per la prima volta una lettera di dimissioni datata 22 febbraio 2010, priva di timbro e con protocollo scritto a mano recante la data (comunque tardiva) dell’1 marzo 2010 e dichiarava che <<la nota consegnata alla Giunta delle Elezioni era semplicemente copia di quella inviata a FNM spa per una forma di cortesia. Le dimissioni dalla carica di Presidente della società N.E. erano state rassegnate con nota inviata (NON CONSEGNATA A MANO) alla Società stessa in data 22 febbraio e protocollate dalla Società in data 3 marzo; poiché il giorno 27 febbraio, l’ultimo giorno in cui si presentavano le candidature, cadeva di sabato, la nota è stata protocollata il primo giorno lavorativo utile>>; (INVIATA COME? DOVE E’ RIMASTA TUTTO IL TEMPO PRMA DELL’1 MARZO? )
- Il verbale (n. 2/2010) della predetta seduta dell’8 luglio 2010 si conclude con l’osservazione del vicepresidente della Giunta delle Elezioni che <<essendo la vigente legge n. 154/1981 obsoleta la regione Lombardia deve procedere con urgenza ad emanare la legge elettorale regionale>>
- Inoltre, nei verbali della GdE appaiono alcune affermazioni di un consigliere assai singolari, ancor più alla luce dei fatti che seguiranno: infatti il consigliere affermava <<che occorre verificare se le dimissioni dalla Società Nord Energia s.p.a. andavano rassegnate alla società stessa od a FNM s.p.a. in qualità di capogruppo>>, affermazione interessante ove si consideri: a) che il problema – sul quale, tra l’altro, il Servizio Legale si era già espresso in modo estremamente netto e approfondito - era di accertare la tardività o meno delle dimissioni già presentate da GP con lettera del 15 marzo 2010; b) che, nello sviluppo successivo dei fatti, la tesi sostenuta da Pozzi sarà proprio quella della esistenza di due lettere di dimissioni, la prima delle quali (datata 22 febbraio 2010) alla data della verbalizzazione dell’1 luglio 2010 non era ancora apparsa sulla scena;
- in vista dell’audizione di G.P., e alla luce delle informazioni che circolavano circa un intervento a salvataggio del G.P. deciso in sede politica, mio marito presentava il 24.6.2010 e il 5.7.2010 altri due esposti;
- in data 15 luglio 2010 il Servizio Legislativo redigeva una nota integrativa che superava il precedente parere dell’1 luglio 2010;
- sempre il 15.7.2010 la Giunta delle Elezioni si riuniva nuovamente. Dal relativo verbale si rileva che <<circa la validità legale dei documenti>> integrativi prodotti dai consiglieri con posizioni dubbie, si << ….osserva che il Servizio Legislativo non esprime un giudizio sull’autenticità dei documenti. In entrambi i casi, si è dato solo conto dei dati ulteriormente forniti, ed è stato solo richiamato il contenuto del parere precedentemente espresso per quanto riguarda la tempestività delle dimissioni>>; inoltre, <<il consigliere VP osserva che la Giunta delle Elezioni valuta solo la correttezza della documentazione prodotta dai consiglieri. La verifica di autenticità dei documenti compete ad altre sedi>>. Inoltre, <<Il consigliere Cavalli chiede se la lettera era corredata di protocollo>> e a tale domanda <<Il Presidente (E M) risponde affermativamente>>, senza però precisare che la data di protocollazione è l’1 marzo 2010, e quindi comunque successiva al termine ultimo di legge;
- Nonostante le evidenze documentali e le incredibili incongruenze della posizione del Pozzi, la GdE prima e il Consiglio regionale poi, hanno convalidato l’elezione del Pozzi.
- appare di lapalissiana evidenza che la lettera datata 15 marzo 2010 non era una lettera di mera cortesia, e ciò sia per il suo contenuto che per la forma solenne (“IN FEDE”), confermati dagli adempimenti conseguenti presso il registro delle Imprese. Inoltre, se la fantomatica lettera del 22 febbraio 2010 fosse stata davvero <<inviata alla holding, successivamente, protocollandola per competenza>>, come dice il testimone, a cosa sarebbe servito inviare un’altra lettera allo stesso soggetto (la holding FNM)?
- Alla convalida degli eletti, il Presidente della Gde ha dichiarato che <<si sono evidenziati alcuni problemi. ….>>, problemi che la Gde non ha risolto.
Nessun commento:
Posta un commento