sabato 3 novembre 2012

Ed or che tutto è chiaro…tutto tace!


“Associazione per la giustizia Avanti Diritto
In memoria di Giovanni Grignano”
Via Stelvio 40
23100 Sondrio

Sondrio, 29 ottobre 2012.

Comunicato Stampa

La scrivente Associazione, impegnata nella difesa della legalità e dello stato di diritto, si rivolge agli organi d’informazione per dare conto di una vicenda, per la quale, dopo ripetute archiviazioni, sono “indagati” anche quattro tecnici del Servizio Edilizia Privata del Comune di Sondrio, della quale ciascuno potrà valutare la gravità, leggendo la dichiarazione, di seguito riportata, di Giuliano Ghilotti, aderente all’Associazione “Avanti Diritto”, di professione Agente di Polizia Locale, parte offesa dai fatti esposti.
Il comunicato è stato altresì trasmesso per conoscenza agli avvocati del Foro di Sondrio nonché alla Giunta e ai consiglieri comunali di Sondrio per una valutazione sull’opportunità di insediare una commissione comunale d’indagine o d’inchiesta sull’operato dell’Ufficio Tecnico di Sondrio  su questa ed altre vicende  (ad es. la sanatoria di Ronchi, concessa malgrado l’abuso sia stato realizzato in gran parte sul terreno di un vicino, e l’abuso di Via Buzzi, autorizzato dallo stesso Ufficio Tecnico).

Il Presidente:
(Franco Gianoncelli)


Sondrio, 29 ottobre 2012

Dichiarazione di Giuliano Ghilotti:
“Non ti meravigliare.
L’occhio di chi è onesto vede soltanto persone oneste.
Solo agli dèi è dato il privilegio di non poter essere ingannati”
dall’opera di Mozart “Thamos  re in Egitto

Ed or che tutto è chiaro…tutto tace!

In merito alle indagini sull’abuso in loc. Maioni (Mossini) il sottoscritto ha inviato un’istanza al PM dott.ssa L. Russo e al Procuratore della Repubblica dott. F. Napoleone, chiedendo un incontro per informare sulla situazione destinata, in assenza di un salto di qualità, a non far luce sui gravi fatti oggetto dell’indagine, che in estrema sintesi si riassumono:
  1. Un tecnico comunale, in un incontro con le parti, affermava in modo contrario al vero che l’edificio da realizzare, adibito ad autorimessa, era “costruzione accessoria” ed in quanto tale non era subordinato al previo consenso dei confinanti (prova: lettera autografa dell’Asseveratore);
  2. I confinanti così ingannati venivano indotti a sottoscrivere un “accordo di buon vicinato”, successivamente spacciato per “Convenzione”, pur non avendone i requisiti;
  3. Anche grazie ad un’infedele rappresentazione dello stato di fatto l’edificio veniva realizzato in difformità (sopra il livello della stradina e senza alcuna distanza dalla stessa) che lo rendeva totalmente abusivo (prova: perizia di parte);
  4. L’U.T. senza alcun sopralluogo dichiarava la conformità dell’opera continuando ad omettere di qualificare l’edificio (accessorio oppure no?);
  5. L’edificio realizzato era di circa 72 mq, per essere considerato accessorio non doveva  raggiungere i 9 mq (prova: perizia di parte).
  6. Costretti al sopralluogo, i tecnici comunali, per superare l’inaspettato problema della mancata distanza dalla strada qualificavano “cordolo” il fabbricato emergente e dichiaravano che la strada (in parte già presente in una antica mappa del 1784, nelle mappe del 1853 dell’Archivio di Stato ed interamente riportata nella mappa impianto catasto del 1941) non era tale “ai sensi del PRG” (prova: l’evidenza e le Norme Tecniche Attuazione del PRG);
  7. Dopo l’archiviazione, nuove indagini qualificavano il fabbricato come non accessorio a cui quindi si rimediava spacciando per   “Convenzione” l’accordo carpito con l’inganno agli ignari confinanti; nuova archiviazione;
  8. A seguito di un incontro del sottoscritto con l’allora Procuratore della Repubblica dott. G. Avella ulteriori indagini furono affidate al Comandante Provinciale del Corpo Forestale dott. E. Leali: l’informativa, recuperata solo di recente, si conclude con una nuova archiviazione;
  9. Il fabbricato dunque non è un accessorio ma la nuova perizia svela che gli oneri di costruzione e urbanizzazione sono stati pagati come accessorio, sottraendo al Comune (da qui l’ipotesi di reato di truffa aggravata) 1.706,17 (prova: perizia di parte);
  10.  Dalla denuncia supportata dalla documentata perizia sono trascorsi sedici mesi e nessun atto di indagine è stato compiuto.

Ogni commento è superfluo essendo il procedimento destinato all’inevitabile prescrizione in assenza:
1) dell’intervento diretto del Procuratore; 2) dell’affidamento delle indagini ad un Ufficio di polizia giudiziaria adeguato ed attrezzato; 3) dell’incarico ad un perito; 4) della riconsiderazione delle ipotesi di reato frettolosamente archiviate per falso ideologico, omissione di atti d’ufficio, abuso d’ufficio, favoreggiamento e abuso edilizio; 5) di indagini condotte con la sola finalità di accertare la verità e assicurare il rispetto delle norme da parte di tutti, nessuno escluso.

Giuliano Ghilotti

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